LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
CRANIO-SACRALE UPLEDGER ITALIA
Art. 1
Nello spirito della Costituzione, in ossequio a quanto previstodal Libro I Titolo II Capo III art. 36 e seguenti del Codice Civile, dall’Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dal Codice Deontologico ed Etico (per brevità da qui in poi: Codice Deontologico), è costituita l’Associazione “CRANIO-SACRALE UPLEDGER ITALIA” (anche chiamata, di seguito, Upledger, per brevità), Associazione culturale senza finalità di lucro, democratica, indipendente, apartitica e apolitica, che riunisce tutti i soggetti che intendano perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto. L’Associazione si riserva di assumere l’indicazione di “ente del terzo settore” (D. L. 117/17 – c.d. Codice del Terzo Settore – e successive modifiche ed integrazioni), nonché gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in modo sospensivamente condizionato all’iscrizione al RUNTS stesso. L’Associazione ha sede nel comune di Trieste, presso l’indirizzo che i Co-Presidenti fissano con firma congiunta: può avere sedi secondarie, uffici, filiali in tutto il mondo. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire a tutti i tipi di associazioni, enti, Società e federazioni, ecc., sia locali che nazionali che internazionali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all’estero. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa democratica la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ha lo scopo di promuovere e divulgare la CranioSacral Therapy (acronimo CST) e SomatoEmotional Release (rilascio Somato Emozionale – acronimo SER) e le loro modalità su tutto il territorio nazionale e internazionale tramite conferenze, eventi, corsi e progetti specifici e mirati, basati sui protocolli internazionali dell’Upledger Institute International INC – USA, fondato dal Dott. John E. Upledger. La divulgazione e applicazione della CST e del SER è rivolta prioritariamente a terapisti sanitari e a professionisti non organizzati in ordini o collegi e a prestatori di attività rivolte al benessere della persona e avviene anche attraverso tecniche correlate e complementari che abbiano, come la CST ed il SER, finalità e impegno statutario nell’educazione e formazione continua sia in ambito terapeutico sia in ambito olistico sia nell’educazione continua in medicina (ECM), con il perseguimento del continuo miglioramento dell’offerta stessa. L’istituzione, la gestione, la preparazione e la formazione di relazioni, corsi ed eventi di ogni grado, ordine e livello prettamente privato, permette l’apprendimento condiviso della CST e del SER, utile all’aggiornamento e alla formazione continua per professionisti sanitari e l’aggiornamento, il monitoraggio e la formazione per professionisti non organizzati in Ordini o Collegi, dotandoli di una chiara visione del proprio ruolo in ambito professionale.
Art. 3
Per il raggiungimento delle finalità definite all’ Art. 2, l’Associazione potrà operare nei seguenti Ambiti di Attività:
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
Art. 4
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gliEnti e le Associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 5
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti, dettati anche dal Codice Deontologico, e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. All’atto del rilascio della ricevuta per quietanza del pagamento della quota associativa, il richiedente, a ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fino a che la quota associativa è in corso di validità, ad eccezione fatta per quanto previsto dallo Statuto al TITOLO IV, art. 8 e Art 9, e dalle normative previste del Codice Deontologico dell’Associazione.
Art. 6
La qualità di Socio dà diritto:
ad esaminare i libri sociali
I Soci sono tenuti:
Art. 7
I Soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale (con validità di dodici mesi dal momento del pagamento della quota stessa) stabilita in funzione dei programmi di attività. La ricevuta di pagamento della quota associativa costituisce tessera del Socio. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale i Soci Onorari e/o i Presidenti Onorari nominati dal Consiglio Direttivo. I Soci e/o i Presidenti Onorari non sono tenuti a svolgere alcun ruolo attivo nell’Associazione.
Nessun Socio, persona fisica o giuridica, utente, Associazione o ente, potrà in alcun modo e nessuna forma:
Art. 8
La qualifica di Socio si perde per esclusione, per decadenza e per recesso.
Art. 9
Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
L’esclusione diventa operante dal momento dall’annotazione nel libro Soci e la conseguente cancellazione del Socio dal libro stesso. Il Socio decaduto o espulso o dimissionario, decade automaticamente anche dalle cariche Sociali cui sia stato eventualmente eletto e non potrà in alcun modo usare in futuro la qualifica o il ruolo che ha rivestito all’interno dell’Associazione a scopo di promozione o pubblicità personale e/o professionale.
Art. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono esserecomunicate ai Soci destinatari, mediante comunicazione scritta ad eccezione del caso previsto al secondo punto dell’Art. 9.
Art. 11
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventualioblazioni, contributi o liberalità, contributi suppletivi degli associati, che pervenissero all’Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell’attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi Sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 12
L’esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dallachiusura dell’esercizio Sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
Al presente statuto è allegato l’elenco degli organi collegiali e dei loro componenti. Esso viene revisionato e sostituito a fronte di variazioni soggettive delle cariche, ogniqualvolta si verifichino, nonché con cadenza annuale a fronte di controllo comunque effettuato, indipendentemente dalle variazioni soggettive.
Art. 14
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede Sociale almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenete l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno un’ora.
Art. 15
L’Assemblea ordinaria:
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio Sociale. L’Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 16
L’Assemblea Straordinaria:
l’Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sullemodificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con la nomina dei liquidatori.
Art. 17
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali e che non siano stati esclusi, espulsi o che non siano dimissionari. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei voti dei Soci presenti in Assemblea.
Art. 18
L’Assemblea è presieduta dai Co-Presidenti dell’Associazione e in assenza di uno dei Co-Presidenti può essere presieduta da uno dei due Co-Presidenti o dal Vice–Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dai Co-Presidenti dell’Assemblea.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membriscelti fra i soci, esclusi i Co-Presidenti. I componenti del Consiglio non possono ricoprire più di cinque incarichi analoghi nell’Associazione o in altre Associazioni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l’incarico svolto; potranno invece ricevere rimborsi spese per gettoni di presenza, viaggi e spostamenti effettuati per conto dell’Associazione.
Il Consiglio elegge i Co-Presidenti e un eventuale Vice-Presidente, qualora non la decisione non sia già stata presa dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dai Co-Presidenti tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà più uno dei membri. La convocazione avviene a mezzo lettera consegnata a mano, o lettera raccomandata, o pec, da recapitarsi non meno di 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
Le cariche rivestite non escludono l’esercizio di prestazioni professionali diverse, degli stessi Soci all’interno dell’Associazione, anche retribuite dall’Associazione stessa nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative, solo se inerenti e non antagoniste a specifici progetti attuati per finalità e scopi utili alla crescita e allo sviluppo dell’Associazione e alla promozione e alla diffusione della CST, del SER e tecniche affini, correlate e complementari.
Art. 20
In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Art. 21
I Co-Presidenti sono soci eletti dal Consiglio Direttivo, hanno ciascuno la rappresentanza legale dell’Associazione con firma congiunta e disgiunta, la quale ultima, però, può eventualmente essere ratificata successivamente dall’altro Co-Presidente nell’immediato e comunque non appena ciò sia possibile materialmente. A ciascun Co-Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Co-Presidente non dimissionario convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Co-Presidente.
Il Vice-Presidente esercita le mansioni di Co-Presidente in caso di assenza o impedimento di uno o di entrambi i Co-Presidenti. Nell’ipotesi in cui, quindi, eserciti le loro funzioni (e divenga quindi presidente F.F.) gli compete il ruolo direttivo tipico di questa figura e non può essere contemporaneamente membro del consiglio direttivo. Nell’ipotesi in cui egli ne sia membro, deve sospendersi dal ruolo e riassumerlo solo allorché non rivesta più il ruolo sostanziale F.F.. Nelle deliberazioni del consiglio direttivo nelle quali si trovi ad operare, dopo aver dismesso l’esercizio delle funzioni F.F., deve astenersi dal voto su ogni questione per la quale abbia avuto un ruolo mentre esercitava il ruolo presidenziale.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
I Co-Presidenti sono automaticamente preposti:
a) alla validazione dei risultati e delle metodiche di ricerca;
b) al controllo e alla verifica delle valutazioni;
c) alla supervisione dei corsi di base, di aggiornamento, di monitoraggio e di specializzazione professionale.
I Co-Presidenti, per l’adempimento delle loro mansioni, potranno avvalersi di collaboratori sia interni sia esterni all’Associazione, che con le loro peculiarità possono essere di complemento ed aiuto alle funzioni da loro rappresentate nell’interesse dell’Associazione stessa e allo stesso scopo possono svolgere attività parallele e/o complementari che siano atte alla stessa finalità. I collaboratori, sia interni che esterni, di cui i Co-Presidenti potranno avvalersi, dovranno essere necessariamente approvati con firma congiunta dei Co-Presidenti.
Art. 22
Oltre alla regolare tenuta dei libri Sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti concernenti l’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti Sociali, conservati presso la sede Sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.
Art. 23
La Commissione Tecnico-Scientifica è un organo indipendente ed è composta da 3 (tre) o più membri, tra i quali, il Presidente della Commissione stessa; quest’ultimo deve essere qualificato con il metodo Upledger e deve avere ultimato almeno la formazione di base in CST e SER, come da protocollo dell’Upledger Institute International INC-USA.
Art. 24
La Commissione Tecnico-Scientifica ha il ruolo di vigilare sulla formazione dei Soci dell’Associazione.
Art. 25
La Commissione Tecnico-Scientifica valuta i requisiti formativi dei Soci e i protocolli didattici, tecnici e applicativi, relativi ai nuovi corsi ed eventi di CST e SER e tecniche correlate e complementari e alle modifiche apportate ai corsi e agli eventi già in essere; ha competenza in materia di contenuti e qualità dei corsi ed eventi stessi e interagisce con gli organi competenti al fine dell’ottenimento dell’accreditamento per i professionisti sanitari (ECM) e per i professionisti non organizzati in Ordini o Collegi (come alla Legge 4/2013); delibera in materia di conoscenza, qualità e competenza tecnico-professionale, di processo e di sistema nell’esercizio della CST e SER. Promuove, monitora e valuta l’attività di ricerca, offre consulenza in materia di CST e SER. Compiti e funzionamento della Commissione Tecnico-Scientifica sono analoghi a quelli della Commissione Tecnico-Scientifica dell’Upledger Institute International – USA.
Art. 26
La gestione economico-finanziaria dall’Upledger Italia è controllata dal Collegio Sindacale, individuato, in prima istanza, dall’atto costitutivo ed in seguito dall’Assemblea degli Associati o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo. Il collegio Sindacale è un organo indipendente composto da 3 (tre) membri, in possesso di significativa e comprovata esperienza nel campo della revisione contabile, anche se estranei all’Associazione. La carica di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità, redige una relazione ai bilanci annuali, esamina la relazione annuale del Presidente e del Consiglio Direttivo e può essere incaricato di procedere a integrale esame della contabilità dell’Associazione, può accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e può procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. Il collegio Sindacale dura in carica 4 (quattro) anni. I compiti ed il funzionamento del Collegio Sindacale, così come eventuali requisiti superiori dei suoi membri, sono adeguati alle norme di Legge.
Art. 27
In prima istanza i componenti del Collegio dei Probiviri sono nominati dai Fondatori, all’Atto Costitutivo ed in seconda istanza alla prima Assemblea utile degli Associati. I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche tra i non aventi i requisiti degli Associati, per ragioni dimostrabili di particolare competenza o meritevolezza. Il Collegio dei Probiviri è un organo indipendente, dura in carica 4 (quattro) anni ed è composto da minimo 3 (tre) membri di riconosciuta rispettabilità ed integrità morale. All’interno del Collegio dei Probiviri viene nominato un Presidente. Nelle votazioni interne al Collegio dei Probiviri, per l’approvazione dei procedimenti da attuare, a parità di voti, il voto del presidente del Collegio dei probiviri vale il doppio. Le cariche di Presidente o membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con altre cariche all’interno dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha competenza di primo grado per i giudizi ed i procedimenti disciplinari nei confronti degli Associati, sulla base del Codice Etico e Deontologico dell’Associazione. Nei procedimenti svolti innanzi al Collegio dei Probiviri è assicurato l’effettivo e incondizionato esercizio del diritto di difesa. Fatta salva la facoltà di ogni Socio di ricorrere all’autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive. Il Collegio dei Probiviri ha inoltre competenza nell’esame e nella dichiarazione di ammissibilità delle candidature alla carica di Presidente, in particolare verificando la completezza della documentazione personale presentata dal candidato ed il rispetto del termine di presentazione prevista dallo Statuto per l’elezione, termine entro il quale la candidatura, corredata di ogni allegato, deve pervenire alla sede dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri può riunirsi su convocazione dei co-presidenti, su mandato del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta vi siano argomenti di specifica competenza da trattare. Prima di ogni riunione, il Collegio nomina un Segretario, che cura la verbalizzazione. Ulteriori compiti e funzioni del Collegio dei Probiviri sono inerenti al Codice Deontologico.
Art. 28
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non Soci, a determinare le modalità della liquidazione e la destinazione delpatrimonio attivo. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo del benessere, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quantoapplicabili, il Codice Deontologico e le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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